3 Aprile 2023

La direttiva UE sul mercato elettrico deve contenere un articolo dedicato ai sistemi di autoconsumo collettivo

Le diverse configurazioni di autoconsumo collettivo consentono ai cittadini di condividere l’elettricità autoprodotta con i propri vicini su base contrattuale, liberano il pieno valore economico degli impianti solari di piccola taglia, aumentano il potenziale di autoconsumo dei sistemi fotovoltaici e permettono agli acquirenti di ridurre le loro bollette energetiche.

Tutti i cittadini dell’UE, compresi gli affittuari e i locatari, hanno accesso a configurazioni di autoconsumo collettivo che, se correttamente integrate, incentivano l’abbinamento tra consumo e produzione a livello locale e, di conseguenza, mitigano la congestione della rete.
Tuttavia, tra tutti i 27 Stati membri dell’UE, solo il Portogallo e la Francia hanno implementato pienamente le normative per la configurazione di sistemi di autoconsumo collettivo.
Per sbloccare questa situazione, secondo quanto riporta il Libro bianco di Solar Power Europe sui sistemi di condivisione dell’energia, è necessario aggiungere un nuovo articolo sulle configurazioni di autoconsumo collettivo alla Direttiva europea sul Mercato Elettrico. Tale articolo dovrebbe stabilire un quadro giuridico chiaro, comprendente la definizione, le condizioni per la sua attuazione e i diritti e gli obblighi delle parti coinvolte. In particolare, dovrebbe riguardare i seguenti elementi:

  1. I clienti dovrebbero avere il diritto di autoconsumare collettivamente l’elettricità che autoproducono sotto la stessa sottostazione elettrica, nel limite di una produzione di 5 MWp.
  2. La generazione e il consumo in configurazioni di autoconsumo collettivo dovrebbero essere aperti agli autoconsumatori rinnovabili, anche gli asset di proprietà e gestiti da enti pubblici e privati, su terreni o tetti privati. Gli investimenti di terzi da parte dei produttori indipendenti di energia e delle utility possono finanziare le installazioni di energie rinnovabili laddove vi siano anche dei cittadini.
  3. Gli autoconsumatori che agiscono collettivamente devono avere il diritto di trasferire totalmente o parzialmente la gestione del sistema di autoconsumo collettivo a un rappresentante certificato che non sia un partecipante all’entità della configurazione di autoconsumo collettivo. Questo na faciliterà l’amministrazione e il coordinamento.
  4. Le configurazioni di autoconsumo collettivo devono limitarsi a far coincidere la produzione locale su piccola scala con il consumo locale. Idealmente, l’ubicazione e il perimetro dovrebbero essere allineati alla struttura della rete locale. Questo aumenterà i benefici della configurazione in autoconsumo collettivo per la gestione della rete.
  5. I gestori dei sistemi di distribuzione (DSO) devono facilitare le configurazioni di autoconsumo collettivo creando la necessaria infrastruttura di misurazione, includendo l’elaborazione dei valori di misurazione da uno o più punti di misurazione e l’assegnazione dell’energia a diversi fornitori in un unico punto di connessione.
  6. L’Autorità di Regolamentazione Nazionale deve definire tariffe di rete dedicate, che riflettano i costi, per le configurazioni di autoconsumo collettivo locali e la loro composizione deve essere trasparente.
  7. Gli Stati membri devono garantire che i partecipanti alle configurazioni di autoconsumo collettivo mantengano i loro diritti di consumatori e siano pienamente informati sui termini e le condizioni dei loro contratti. Devono garantire che i cittadini abbiano sufficienti possibilità di scelta tra i fornitori di energia elettrica e le tecnologie. I consumatori devono avere il diritto di abbandonare il sistema in tempi ragionevoli. Tuttavia, le configurazioni di autoconsumo collettivo dovrebbero anche avere il diritto di stabilire contratti più lunghi, con commissioni di uscita proporzionate per i produttori di elettricità.
  8. L’attività di condivisione dell’energia tra autoconsumatori che agiscono collettivamente non deve essere considerata come un’attività sui mercati dell’elettricità o come una fornitura di energia. La responsabilità del bilanciamento dovrebbe rimanere in capo al fornitore del consumatore o essere delegata a una parte responsabile del bilanciamento per la generazione soggetta alla responsabilità del bilanciamento. Le configurazioni di autoconsumo collettivo dovrebbe decidere liberamente come commercializzare la produzione in eccesso.

Per approfondire leggi “SolarPower Europe White Paper on a Framework for Energy Sharing”