L’Agenzia delle Entrate, tramite la risoluzione n. 9/E del 20 gennaio 2017, rende noto che ai fini delle detrazioni fiscali ‒ Ecobonus 65% e detrazione 50% per ristrutturazioni edilizie ‒ sono validi anche i bonifici effettuati tramite conti aperti presso Istituti di pagamento così come i bonifici disposti attraverso banche e Poste. Per “istituti di pagamento” si intende i soggetti diversi dalle banche autorizzati dalla Banca d’Italia a prestare sul mercato servizi come la gestione dei conti, l’esecuzione di pagamenti tramite bonifico, l’emissione e ricarica di carte di pagamento e money transfer.
Nel caso in cui il destinatario del bonifico con il riferimento all’agevolazione fiscale sia un cliente dell’istituto, affinché la detrazione sia valida occorre che siano assolti gli stessi adempimenti previsti a carico di banche e Poste italiane per i bonifici bancari o postali. L’istituto dovrà poi trasmettere in via telematica all’Amministrazione finanziaria i dati relativi al mittente, ai beneficiari della detrazione e ai destinatari dei pagamenti.
(fonte: Assoclima)