1 Dicembre 2015

GU 30 novembre 2015: spunta una proroga per qualifiche SEU

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2015, è stato pubblicato il testo del decreto-legge 1° ottobre 2015, n. 154 coordinato con la legge di conversione 29 novembre 2015, n. 189, recante «Disposizioni urgenti in materia economico-sociale».

Viene prorogato al 1° gennaio 2016 il termine per la richiesta della qualifica per i soggetti titolari di Seu (Sistema efficiente di utenza) o Seeseu sottoposti a regime di amministrazione straordinaria tra il 21 aprile 2010 e il 1° gennaio 2014. Il provvedimento introduce, all’articolo 65-bis del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, il comma 1-quater il quale dispone che “Ai fini dell’applicazione della lettera b) del comma 2 dell’articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, come modificato dall’articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56, nel caso di soggetti che, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56, e la data di entrata in vigore del conseguente provvedimento dell’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, erano, anche limitatamente a una parte del suddetto periodo, sottoposte al regime di amministrazione straordinaria, l’unicita’ del soggetto giuridico titolare dell’unita’ di produzione e dell’unita’ di consumo di energia elettrica e’ verificata alla data del 1° gennaio 2016”.

In tema di disciplina dei servizi energetici e dei sistemi efficienti di utenza, l’art. 10, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), come modificato dall’art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56, stabilisce che “l’Autorita’ prevede meccanismi di salvaguardia per le realizzazioni avviate in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in particolare estendendo il regime di regolazione dell’accesso al sistema elettrico di cui al precedente periodo almeno ai sistemi il cui assetto è conforme a tutte le seguenti condizioni:

a) sono sistemi esistenti alla data di entrata in vigore del suddetto regime di regolazione, ovvero sono sistemi di cui, alla medesima data, sono stati avviati i lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;

b) hanno una configurazione conforme alla definizione di cui all’art. 2, comma 1, lettera t) o, in alternativa, connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unita’ di produzione e di consumo di energia elettrica nella titolarita’ del medesimo soggetto giuridico”.

Fonte: Casaclima.com