{"id":13503,"date":"2020-11-09T15:56:14","date_gmt":"2020-11-09T14:56:14","guid":{"rendered":"https:\/\/is.kreas.it\/comunicati-stampa\/dm-fer-1-e-dl-semplificazioni-italia-solare-scrive-al-mise\/"},"modified":"2021-02-09T15:40:43","modified_gmt":"2021-02-09T14:40:43","slug":"dm-fer-1-e-dl-semplificazioni-italia-solare-scrive-al-mise","status":"publish","type":"comunicati-stampa","link":"https:\/\/www.italiasolare.eu\/en\/comunicati-stampa\/dm-fer-1-e-dl-semplificazioni-italia-solare-scrive-al-mise\/","title":{"rendered":"DM FER 1 e DL Semplificazioni: ITALIA SOLARE scrive al MiSE"},"content":{"rendered":"<p>Monza, 9 novembre 2020 \u2013 ITALIA SOLARE ha inviato al MiSE due lettere per proporre alcune modifiche al DM FER1 e per dare seguito alle previsioni del DL Semplificazioni.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda il DM FER1, premesso pu\u00f2 e deve rappresentare lo strumento principe per garantire un consistente sviluppo degli impianti fotovoltaici sui tetti e sui terreni industriali, l\u2019associazione chiede di apportare alcune modifiche. Prima tra tutte di <strong>prorogare la durata<\/strong> del provvedimento, visti gli scarsi risultati sinora registrati, fino al 2025 incluso, considerando un target da approvare non inferiore ai 2.000 MWp\/anno.<\/p>\n<p>ITALIA SOLARE sottolinea inoltre l\u2019urgenza di incrementare ad almeno 50 \u20ac\/MWh il premio per gli impianti fotovoltaici che vengono installati in <strong>sostituzione di coperture di amianto<\/strong>. Solo in questo modo i proprietari dei tetti saranno adeguatamente incentivati a effettuare gli interventi. Il costo della bonifica deve infatti essere coperto dall\u2019incentivo, se no lo strumento non pu\u00f2 funzionare. Con 12 \u20ac\/MWh il tempo di ritorno \u00e8 superiore ai 20 anni: i risultati registrati dimostrano infatti quanto si \u00e8 lontani da risultati minimamente soddisfacenti.<\/p>\n<p>Parallelamente, si legge nella lettera, \u00e8 necessario prevedere \u201cun premio anche per gli <strong>accumuli<\/strong>, la cui diffusione merita un significativo supporto, in ragione dell\u2019importanza strategica che riveste al fine di sviluppare quella programmabilit\u00e0 tanto necessaria al settore delle rinnovabili. Negli accumuli si raccomanda di includere sia gli accumulatori stazionari sia le tecnologie a idrogeno\u201d.<\/p>\n<p>Un\u2019ulteriore proposta di modifica, sollecitata dall\u2019associazione, \u00e8 <strong>l\u2019inclusione in registri e aste degli impianti originatisi da potenziamento di impianti esistenti a condizioni specifiche e differenziate e di incentivare con modalit\u00e0 di favore gli impianti abbinati ad accumulo<\/strong>.<\/p>\n<p>ITALIA SOLARE, con una seconda lettera, chiede di dare seguito alle previsioni degli Articoli 56 e 62 del DL Semplificazioni (76\/2020), con opportune informazioni e chiarimenti agli enti territoriali e agli operatori interessati per evitare che le disposizioni siano disapplicate.<\/p>\n<p>Molti enti locali, spiega l\u2019associazione, non sono informati delle nuove disposizioni in materia di dichiarazione inizio lavori asseverata (art. 56) e quindi non la applicano. La dichiarazione, inoltre, deve valere non solo per l\u2019installazione dei moduli sul tetto, ma anche per l\u2019edificazione della cabina dove vengono installate tutte le apparecchiature funzionali all\u2019impianto, ivi compresi gli accumuli.<\/p>\n<p>\u201cSarebbe estremamente importante dare adeguata informazione di tale strumento e informare che, in attesa di adeguamento dei portali e\/o della modulistica necessari, devono essere considerate idoneamente protocollate le pratiche ricevute tramite pec. A oggi ci sono ingiustificate resistenze da parte di molti enti locali\u201d, scrive ITALIA SOLARE.<\/p>\n<p>L\u2019associazione chiede anche un chiarimento sulla previsione dell\u2019articolo 6 bis comma 3 del D. Lgs. 28\/2011 riguardo alla esenzione dall\u2019autorizzazione paesaggistica. Tale norma stabilisce che i progetti di nuovi immobili su edifici, al di fuori delle zone A e a esclusione degli immobili tutelati, non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche e sono autorizzabili con dichiarazione inizio lavori asseverata.<\/p>\n<p>\u201c\u00c8 ragionevole ritenere che il riferimento agli immobili tutelati sia non a tutti i casi in cui vi sia un vincolo paesaggistico o culturale, ma ai soli casi in cui il vincolo si riferisce non all\u2019area in cui l\u2019immobile \u00e8 inserito, ma all\u2019immobile in s\u00e9. Se cos\u00ec non fosse \u2013 si legge nella lettera &#8211; non si vede quale sarebbe il significato di esentare da autorizzazione paesaggistica solo gli impianti non soggetti ad autorizzazione paesaggistica\u201d.<\/p>\n","protected":false},"template":"","class_list":["post-13503","comunicati-stampa","type-comunicati-stampa","status-publish","hentry"],"acf":{"file_download":null},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.italiasolare.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comunicati-stampa\/13503","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.italiasolare.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comunicati-stampa"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.italiasolare.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/comunicati-stampa"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.italiasolare.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comunicati-stampa\/13503\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.italiasolare.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13503"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}